STRUTTURE della CONGREGAZIONE e FORME di GOVERNO


(Schema dello "Strumento di lavoro")

 

I. VEDERE la situazione: la Congregazione nelle sue strutture e la Regola di Vita che le regge.

(Cf Testo, A. Parte introduttiva. I. Situazione odierna della Congregazione e delle sue parti)

1. La RV73-86 fotografa la Congregazione così come era in quel periodo: la Provincia come struttura fondamentale e preminente.

2. La situazione si è evoluta: maggiore autonomia e importanza delle Regioni, sorgere di nuove realtà a carattere internazionale.

3. Insufficienza della RV a descrivere le nuove realtà e a sostenere le Province in decrescita.

Lacune nella RV circa i requisiti/condizioni per l'erezione, modifica, soppressione delle strutture.

II. GIUDICARE. (Cf Testo, A. Parte introduttiva. II. Orientamenti e principi operativi)

Fra gli orientamenti e principi operativi indicati, per la revisione delle strutture esistenti e per le nuove, se ne sottolineano tre, che richiedono nuovi atteggiamenti:

1. Coniugare il "principio di sussidiarietà" con il "principio della comunione congregazionale".

La "comunione congregazionale", già esistente in Congregazione, viene affermata come "principio" regolatore per la Congregazione dal XX CG: "collaborazione nei progetti, comunione delle persone, condivisione dei beni". E' la traduzione operativa del "Sint unum".

2. Passare da una "struttura piramidale" a "strutture orizzontali".

La RV 73-86 segue un impianto "piramidale": le comunità locali sono parti costituenti la Regione e/o la Provincia. Le Regioni sono parti integranti della rispettiva Provincia, cui sono sottomesse direttamente. Il rapporto delle Regioni con il Governo generale non è diretto, ma è mantenuto dalla rispettiva Provincia-Madre; solo le Province godono di un rapporto diretto e immediato con il governo generale.

Il "Comitato ad hoc" propone un impianto orizzontale. In esso, le nuove strutture non dipendono immediatamente da una Provincia o dal Governo generale; godono di un certo grado di autonomia, sufficiente e adeguato al loro sviluppo; hanno un rapporto diretto con il Governo generale, analogamente a quanto avviene per le Province. Superato l'ambito delle competenze stabilite, richiedono direttamente l'autorizzazione del Governo generale.

Il "Comitato ad hoc" propone l'applicazione dell'impianto orizzontale per le nuove realtà a carattere internazionale.

3. Questi due principi, per essere efficaci, esigono una "conversione di mentalità" nei Superiori e nei confratelli.

Dalla coscienza di Provincia si deve passare a quella di "Noi Congregazione". Dalla coscienza che solo la Provincia sia parte preminente della Congregazione al riconoscimento che anche le Regioni e le nuove strutture sono, in modo diretto, parti costituenti la Congregazione.

L'avvio di nuove strutture e di nuove forme di governo sarà efficace solo se accompagnato da questa conversione di mentalità.

III. AGIRE (cf Testo, B. Parte propositiva. Creazione di nuove strutture e revisione delle esistenti)

In Congregazione si danno, di fatto e di diritto, 4 livelli di "strutture e forme di governo":

1. livello locale: - "residenza", "domus filialis" e "domus principalis"; - "comunità di zona".

Nel testo si chiariscono i termini (Air community, Sectores, Rektorat, Koordinatorat…), in uso in Congregazione e la forma di governo corrispondente.

Si evidenziano alcuni problemi circa i "religiosi isolati" (Q-01) e alcune esigenze circa la "comunità di zona" (Q-02-03) e la "comunità locale" (Q-04).

2. livello intermedio.

Nel rispetto delle strutture esistenti ("Regione dipendente da una Provincia"), si propongono due nuove strutture e forme di governo, come adeguate alle nuove realtà internazionali:

- "Distretto" (o Distretto missionario, Delegazione, Comunità territoriale…Q-05): con determinati requisiti per la sua erezione (Q-06) e alcune facoltà di governo (Q-07).

- "Regione nullius Provinciae" (Q-10a.b): con determinati requisiti per la sua erezione (Q-08) e maggiori facoltà di governo (Q-09).

3. livello superiore. Oltre all'attuale figura di "Provincia", da meglio caratterizzare al momento di erigerne delle nuove (Q-11), si propongono la:

- "Fusione" e/o la "Confederazione" (Q-12), per le Province in decrescita, con una nuova forma di governo per la Provincia Confederata (Q-13).

- "Zone geografiche" (Q-14a): preso atto che la situazione fra le Province è molto diversificata nelle diverse Zone geografiche, si propone un iter progressivo di primi contatti (come scambio di esperienze), di collaborazione (con progetti comuni) e di coordinamento (fino alla costituzione di una "Conferenza Interprovinciale", come richiesto dal XX CG) (Q-14b, Q-18).

4. livello generale.

- Le "Commissioni generali" sono state sospese dal XX CG, come composte e funzionanti fino ad ora. Il Comitato fa una sua proposta per l'animazione dei diversi settori di vita e di attività, da parte del Consigliere generale incaricato del settore (Q-15, Q-17).

- "Consigliere generale": Quale compito nelle Province a lui affidate? Quale ruolo deve svolgere nelle Zone geografiche; per i "Distretti" della sua Zona geografica?

- "Superiore generale": Quale autorità riconoscergli sui singoli religiosi circa la nomina ai servizi generali di Curia? Quale autorità sui religiosi per la realizzazione dei "Progetti di Congregazione" decisi da una Capitolo generale? (Q-16).

5. La Congregazione e le sue parti.

Le nuove realtà internazionali richiedono che esse siano dichiarate:

- "Parti della Congregazione", in quanto rispondono a un "Progetto di Congregazione".

Da qui l'"appartenenza dei religiosi autoctoni" alla loro propria struttura nativa (Q-19).

- "Rappresentanza al Capitolo generale", secondo nuovi criteri adeguati alla rappresentanza delle minoranze numeriche e delle nuove strutture (Q-20). Nel testo si propongono diverse ipotesi.

- Riconoscimento delle loro "Assemblee" e del "Direttorio particolare" (Q-21-22).

IV. Procedure esecutive. (cf Testo, C. Parte esecutiva)

- Si descrive l'iter per procedere all'erezione di nuove strutture per le realtà in crescita e per procedere alla fusione/confederazione per le realtà in decrescita.

- I criteri e i requisiti previsti (cf Testo, B. Parte propositiva) vanno considerati come un "quadro di riferimento" per le nuove fondazioni che sorgono e per le vecchie province che decrescono. Non vogliono essere un "cerchio" nel quale racchiudere e costringere le diverse realtà. Ciò che conviene in un posto, non conviene altrove; ciò che è valido per una nuova fondazione in crescita, non è altrettanto opportuno per una provincia in decrescita.

- Promulgare "ad experimentum" significa esperimentare le nuove strutture e forme di governo, prima che siano riconosciute valide per quella situazione.